Ecobonus al 110 per cento: come funziona e quali sono i benefici
Niente più scuse, se non di carattere esclusivamente tecnico, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, per gli interventi di efficientamento energetico e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Un po’ scherzosamente, possono essere così riassunte le novità derivanti dall’innalzamento dell’Ecobonus e del Sismabonus al 110%, previsti dal Decreto Rilancio approvato dal Governo lo scorso maggio per favorire la ripartenza dell’economia nazionale dopo l’emergenza Coronavirus. Più precisamente, il decreto prevede una detrazione al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione in 5 rate annuali di pari importo, oppure con la trasformazione dello stesso in credito d’imposta o in uno sconto immediato per l’importo corrispondente alla detrazione.
L’evoluzione dell’Ecobonus
L’Ecobonus, lo ricordiamo, non nasce certo con il Decreto Rilancio: già da alcuni anni erano previste detrazioni del 65% (per gli interventi di riqualificazione energetica) e del 50% (ad esempio, per le spese sostenute per la realizzazione di impianti fotovoltaici), con fruizione decennale. Anzi, per lunghi anni, dalla fine del Conto Energia al recente varo del Decreto FER 1, queste detrazioni sono state l’unico strumento di incentivazione a sostegno della costruzione di impianti fotovoltaici.
Il problema, naturalmente, è che, nonostante questo sgravio, gli interessati erano costretti ad anticipare di tasca propria le spese sostenute, fattore che naturalmente ha ristretto la base dei beneficiari. Oggi invece, soprattutto con la possibilità di godere di un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore, gli interventi per il fotovoltaico e l’efficientamento energetico diventano davvero alla portata di chiunque.
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Ecobonus: quali sono i requisiti normativi
Gli interventi, però, devono essere fatti a regola d’arte: per beneficiare della detrazione al 110%, occorre assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».
Ovviamente esistono anche dei limiti di spesa ammissibili: in particolare, per quanto riguarda l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, il massimale di spesa previsto è di 48mila euro e, comunque nel limite di spesa, di euro 2.500 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Molto significativo è il fatto che la detrazione spetti anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, con un massimale di spesa, anche in questo caso, di 48.000 euro. I sistemi di accumulo, infatti, sono la componente tecnologica fondamentale per rimediare alla naturale intermittenza di una fonte come il fotovoltaico. Non meno importante è che la detrazione spetti anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, con un massimale di spesa di 3.000 euro. Infatti, la diffusione dell’auto elettrica è stata sinora frenata anche dalla limitata diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica, che spinge le persone a scegliere ancora le vetture con un’alimentazione “tradizionale”. Tra i vari interventi di riqualificazione energetica ammessi, c’è anche l’installazione dei piccoli impianti di cogenerazione, i cosiddetti microcogeneratori.
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Ecobonus: i soggetti beneficiari e gli esclusi
Importante è comprendere chi sono i soggetti che potranno accedere al Super Bonus del 110%. Il decreto Rilancio è piuttosto chiaro:
1) i condomìni
2) le persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (ma non su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale)
3) gli IACP – Istituti Autonomi Case Popolari ed Enti con le stesse finalità sociali, con i requisiti in materia di “in house providing”, sugli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica
4) le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli interventi su immobili da esse possedute e assegnati in godimento ai propri soci
Al contrario, non possono godere della detrazione maggiorata (ma devono invece accontentarsi delle “normali” detrazioni del 50 e del 65%):
1) le persone fisiche esercenti arti e professioni
2) i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), con riferimento agli immobili «strumentali»
3) le associazioni tra professionisti
4) gli Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
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Le prospettive dell’Ecobonus
Secondo una stima dell’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, il Superbonus al 110% avrà un impatto notevole sul settore delle costruzioni, con ricadute complessive per l’economia italiana pari a circa 21 miliardi di euro. I vantaggi, d’altra parte appaiono evidenti: l’Ecobonus così potenziato è in grado di fornire un contributo importante alla decarbonizzazione e alla generazione diffusa di energia da fonti rinnovabili. Mettendo i privati nella possibilità di sostenere minori costi per l’energia, grazie all’autoconsumo e al risparmio energetico conseguito. Per tutti questi motivi, il Governo appare intenzionato a promuovere l’estensione della misura sino al 2022, che potrebbe essere già stabilita in fase di ratifica parlamentare del Decreto rilancio. Possibile anche l’estensione del beneficio maggiorato alle imprese, che come abbiamo visto, sono per il momento rimaste escluse.
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